Trentino Alto Adige - Legge 8/11 - articolo 4: Educazione e formazione sanitaria

  Articolo 4 - Educazione e formazione sanitaria

(Regione Trentino Alto Adige - legge provinciale n° 8, 3 giugno 2011)

1. Al fine di favorire la tempestività della diagnosi nonchè l'educazione dei cittadini alla conoscenza della celiachia e dei suoi effetti, la Provincia promuove:

a) la formazione e l'aggiornamento degli operatori sanitari;

b) l'educazione sanitaria del celiaco e della sua famiglia, anche attraverso la collaborazione con i medici di medicina generale, i pediatri di libera scelta e i consultori;

c) la sensibilizzazione dei cittadini sulla celiachia, nell'ambito della promozione della salute;

d) la diffusione delle informazioni sulle possibilità di cura e di prevenzione, sulla diagnosi precoce e sull'accesso ai servizi.


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