(Regione Trentino Alto Adige - legge provinciale n° 8, 3 giugno 2011)
1. Per garantire un'alimentazione senza glutine la Provincia riconosce alle persone affette da celiachia il diritto all'erogazione gratuita di prodotti dietoterapeutici.
2. Ai fini del comma 1, la Provincia può assegnare alle persone affette da celiachia una somma annuale, erogabile anche mensilmente, destinata all'acquisto dei prodotti senza glutine presso qualsiasi rivenditore. La Giunta provinciale stabilisce le modalità e i limiti per l'erogazione delle provvidenze economiche, per classi di età, tenendo conto della quantificazione di spesa agli stessi fini stabilita dallo Stato ai sensi dell'art. 4 della legge n. 123 del 2005.
3. Presso i servizi mensa erogati dalle scuole dell'infanzia, dalle istituzioni scolastiche e formative provinciali, dai presidi ospedalieri dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari, dalla Provincia, dai comuni e dai relativi enti strumentali sono somministrati, previa richiesta degli interessati, anche pasti senza glutine.