Trentino Alto Adige - Legge 8/11 - articolo 2: Diagnosi precoce e prevenzione

  Articolo 2 - Diagnosi precoce e prevenzione

(Regione Trentino Alto Adige - legge provinciale n° 8, 3 giugno 2011)

1. La Provincia assicura la diagnosi precoce della celiachia e la prevenzione delle sue complicanze. In particolare l'Azienda provinciale per i servizi sanitari provvede a:

a) definire un programma articolato per la diagnosi precoce;

b) prevenire le complicanze e monitorare le patologie associate;

c) definire test diagnostici e di controllo per i pazienti;

d) individuare percorsi diagnostici e terapeutici al fine di garantire l'omogeneità di trattamento sul territorio provinciale.

2. La Provincia promuove l'adesione da parte dell'Azienda provinciale per i servizi sanitari alla rete nazionale per la prevenzione, la sorveglianza, la diagnosi e la terapia della celiachia quale malattia rara, prevista dall'art. 5 del decreto legislativo 29 aprile 1998, n. 124 (Ridefinizione del sistema di partecipazione al costo delle prestazioni sanitarie e del regime delle esenzioni, a norma dell'art. 59, comma 50, della legge 27 dicembre 1997, n. 449).


articolo precedente // articolo successivo