Lazio - Legge 6/11 - articolo 4: Valutazione sui servizi

  Articolo 4 - Valutazione sui servizi

(Regione Lazio - legge n° 6, 22 aprile 2011)

1. Al fine di favorire qualità ed efficacia dei servizi erogati dalle strutture sanitarie e socio-sanitarie private accreditate, la Giunta regionale, entro un anno dall'approvazione della presente legge, stabilisce i tempi ed i modi per introdurre, nelle strutture di seguito riportate, un sistema elettronico che consenta ai cittadini, nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy, di compilare schede di valutazione sui servizi. Sono soggette al provvedimento di cui al presente comma:

a) le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale ivi comprese quelle riabilitative;

b) le strutture che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero a ciclo continuativo e/o diurno per acuzie e/o postacuzie;

c) le strutture sanitarie e socio-sanitarie che erogano prestazioni in regime residenziale e semiresidenziale.

2. L'elaborazione di tali dati è affidata al competente assessorato regionale, il quale invia, entro il 31 marzo, alla Giunta regionale e all'Asl di competenza, una relazione annuale riferita all'anno precedente. Gli indicatori di maggior interesse sono pubblicati sul sito della Regione Lazio e devono essere comunque facilmente accessibili ai cittadini, anche al fine di fornire loro informazioni utili per la scelta del luogo di diagnosi e di cura.


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