(Regione Lazio - legge n° 6, 22 aprile 2011)
1. Al comma 22 dell'articolo 1 della legge regionale 10 agosto 2010, n. 3, relativo all'accreditamento istituzionale definitivo delle strutture sanitarie e socio-sanitarie private, come modificato dall'articolo 2, comma 13, lettera b), della legge regionale 24 dicembre 2010, n. 9, le parole: «28 febbraio 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 agosto 2011 per le strutture private ospedaliere ed ambulatoriali e 31 dicembre 2012 per tutte le altre strutture sanitarie e socio-sanitarie private, ivi compresi gli stabilimenti termali come individuati dalla legge 24 ottobre 2000, n. 323 (Riordino del settore termale)».
2. Il comma 25 dell'articolo 1 della l.r. n. 3/2010, come modificato dall'articolo 2, comma 13, lettera d) della l.r. n. 9/2010 è abrogato.
3. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2010 le parole: «, ai sensi del medesimo articolo 1, comma 21,» sono abrogate e le parole: «30 aprile 2011» sono sostituite dalle seguenti: «31 maggio 2011».
4. Al comma 14, lettera a), dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2010 dopo le parole: «30 aprile 2011» sono inserite le seguenti: «nonchè produrre, attraverso la medesima piattaforma informatica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante corredata dalla documentazione attestante l'intervenuta acquisizione degli stessi nel termine. Qualora l'insussistenza dei requisiti strutturali e/o tecnologici sia riconducibile al mancato rilascio da parte delle autorità competenti di certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso, richiesti dalla struttura ai sensi e nei termini previsti dalla disciplina vigente, le aziende sanitarie locali (ASL), ove necessario, indicono apposita conferenza di servizi con tutte le amministrazioni coinvolte, al fine di acquisire i provvedimenti amministrativi richiesti. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private devono espressamente indicare, nella dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, i provvedimenti mancanti, allegando le istanze presentate per ottenerne il rilascio. Qualora l'istruttoria si concluda con il rilascio del provvedimento richiesto, la struttura è tenuta ad acquisire il requisito mancante entro e non oltre centoventi giorni da tale data.».
5. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie private di cui all'articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n. 3/2010, provvisoriamente accreditate ed operanti alla data di entrata in vigore della medesima l.r. n. 3/2010, che abbiano presentato in maniera incompleta la domanda di conferma dell'autorizzazione all'esercizio e/o di accreditamento istituzionale definitivo, secondo quanto previsto dal citato articolo 1, commi da 18 a 26 della l.r. n. 3/2010, ovvero non l'abbiano presentata per fatti non imputabili a loro colpa e dei quali dovrà essere fornita la relativa prova, possono presentare o integrare la domanda, attraverso l'utilizzo della piattaforma applicativa informatica messa a disposizione dalla Lait S.p.A., entro il termine perentorio di quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le modalità stabilite dal provvedimento di cui all'articolo 1, comma 18, della l.r. n. 3/2010. Entro il medesimo termine deve essere prodotta tutta la documentazione prevista dal provvedimento di cui all'articolo 2, comma 14, lettera b), della l.r. n. 9/2010. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Regione trasmette alle Asl del Lazio l'elenco aggiornato dei soggetti che abbiano perfezionato la loro domanda di accreditamento secondo i termini e le modalità di cui al presente comma, in modo da consentire l'inizio della verifica dei requisiti di cui al decreto del Commissario ad acta del 10 novembre 2010, n. 90, e successive modifiche, concernente i requisiti minimi autorizzativi per l'esercizio delle attività sanitarie e socio-sanitarie e per l'accreditamento.
6. In ogni caso, alle strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate che abbiano presentato la domanda di autorizzazione ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della l.r. n. 3/2010 e la domanda di accreditamento ai sensi dell'articolo 1, comma 21, della l.r. n. 3/2010, dichiarando il possesso di tutti i requisiti previsti, ed alle strutture di cui al comma 5 del presente articolo, si applica in via transitoria il regime vigente alla data del 30 dicembre 2010 fino, rispettivamente, al rilascio dei provvedimenti di conferma di cui all'articolo 1, comma 22, della l.r. n. 3/2010, come modificato dalla presente legge, ovvero all'adozione del provvedimento di diniego dell'accreditamento istituzionale definitivo.
7. Con riferimento alle strutture sanitarie e socio-sanitarie provvisoriamente accreditate ed ai soli requisiti minimi strutturali di autorizzazione, in caso di riscontro, da parte degli organi di controllo nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 1, commi 23 e 24, della l.r. n. 3/2010, di difformità tra quanto autorizzato e quanto effettivamente accertato e verificato, l'autorizzazione è confermata e contestualmente adeguata alle nuove condizioni strutturali, a condizione che le modifiche siano state apportate nel rispetto della normativa edilizia ed urbanistica, che l'attività svolta sia la medesima contemplata dal titolo autorizzativo e che, dalle verifiche effettuate, emerga la conformità integrale ai requisiti richiesti dalla normativa vigente.
8. Qualora nel corso dell'istruttoria emerga, per ciascuna singola struttura, che l'accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per un numero di posti letto superiori a quelli formalmente autorizzati per la specialità considerata, l'autorizzazione è confermata e contestualmente adeguata per tutti i posti letto già operanti in regime di provvisorio accreditamento, a condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi richiesti dalla disciplina vigente.
9. Qualora nel corso dell'istruttoria emerga, per ciascuna singola struttura, che l'accreditamento provvisorio sia stato rilasciato per attività non ancora formalmente autorizzate, il titolo autorizzativo è rilasciato e contestualmente adeguato alle attività già esercitate in regime di provvisorio accreditamento, a condizione che la struttura possieda integralmente i requisiti minimi autorizzativi e quelli ulteriori di accreditamento richiesti dalla disciplina vigente.
10. Al comma 22, dell'articolo 1, della l.r. n. 3/2010, dopo le parole «1° gennaio 2011» sono aggiunte le seguenti parole «; la verifica deve concludersi entro e non oltre il 31 dicembre 2011».
11. Nell'ambito del procedimento di verifica dei requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento di cui all'articolo 1, comma 23, della l.r. n. 3/2010, in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 4, della legge regionale 3 marzo 2003, n. 4 (Norme in materia di autorizzazione alla realizzazione di strutture e all'esercizio di attività sanitarie e socio-sanitarie, di accreditamento istituzionale e di accordi contrattuali), la Regione si potrà avvalere anche del personale individuato con provvedimento del competente direttore regionale.
12. Nella valutazione delle proposte di riorganizzazione, conseguenti a provvedimenti di riassetto delle reti sanitarie che implichino la riduzione dei posti letto, presentate da un soggetto che controlli contemporaneamente più di una struttura sanitaria accreditata con il servizio sanitario regionale, si potrà tenere conto del fabbisogno dei posti letto a livello regionale e non a livello di area o macroarea, a condizione che:
a) le singole strutture interessate dalla proposta posseggano tutti i requisiti minimi di autorizzazione e di accreditamento richiesti dalla disciplina vigente, in relazione alle specialità ed ai posti letto che risulteranno attivati ed accreditati all'esito dell'accoglimento della proposta stessa;
b) l'accoglimento della proposta non pregiudichi il mantenimento dei livelli occupazionali.
13. Dopo il comma 16 dell'articolo 2 della l.r. n. 9/2010 sono inseriti i seguenti:
«16-bis. Le case di cura che sottoscrivono accordi di riconversione dei posti letto soppressi a far data dal 1° gennaio 2011 e non più accreditabili in attuazione del decreto del Commissario ad acta del 30 settembre 2010, n. 80, e successive modifiche, concernente la riorganizzazione della rete ospedaliera regionale, successivamente alla ratifica dell'accordo di riconversione possono avviare le nuove attività in regime di accreditamento a decorrere dalla data di presentazione delle domande di cui al comma 15, complete di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà del titolare o del legale rappresentante della struttura circa la rispondenza della stessa ai requisiti minimi stabiliti con il decreto del Commissario ad acta n. 90/2010, come modificato dal decreto del Commissario ad acta del 10 febbraio 2011, n. 8, nonchè di copia delle istanze volte ad ottenere certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente.
16-ter. Le strutture di cui al comma 16-bis, qualora carenti dei requisiti minimi strutturali e tecnologici, devono provvedere ad adeguarli entro il termine massimo di sei mesi dalla data di rilascio dei singoli certificati, pareri, nulla-osta o altri atti di assenso comunque denominati previsti dalla disciplina vigente e, comunque, non oltre il 31 marzo 2012. Al fine di accelerare i tempi occorrenti per l'esame di tali istanze, le ASL potranno indire, ove necessario, apposite conferenze di servizi con tutte le amministrazioni interessate.
16-quater. Per le strutture di cui al comma 16-bis l'inutile decorso del termine previsto dal comma 16-ter determina il venir meno degli effetti dell'accordo di riconversione.».