Molise - Legge 11/11 - articolo 3: Luoghi dove partorire

  Articolo 3 - Luoghi dove partorire

(Regione Molise - Legge n° 11, 24 giugno 2011)

1. La donna debitamente informata sull'evento può liberamente scegliere di partorire nelle case del parto, istituite all'interno delle strutture ospedaliere in cui esista un reparto di ostetricia-ginecologia.

2. L'ASREM predispone l'istituzione della casa del parto all'interno dei presidi ospedalieri in un'area vicina al punto nascita, con accesso diversificato da quello del reparto di ostetricia-ginecologia e ben collegato ad esso da un breve tratto, in modo da consentire l'eventuale immediato accesso al blocco travaglio-parto.

3. La casa del parto è diretta da un'ostetrica/o; opera in stretta integrazione con gli altri servizi socio-sanitari del percorso nascita. All'interno della casa del parto il personale ostetrico, adeguatamente formato, garantisce alla donna l'assistenza durante la gravidanza fino al puerperio.

4. Nella realizzazione delle case del parto sono predisposti appositi spazi e servizi per l'accoglienza delle partorienti nonchè spazi comuni per favorire la socializzazione tra le famiglie ospiti. Le case del parto dispongono, altresì, di camere per il travaglio ed il parto in acqua.

5. L'ASREM ha facoltà di individuare gli spazi necessari per l'istituzione della struttura di accoglienza di cui al presente articolo convertendo un discrezionale numero di posti letto, in base alle proprie esigenze igienico-organizzative e funzionali.

6. L'ASREM garantisce il parto in case del parto, sulla base di specifico progetto aziendale, mediante la gestione diretta e con l'eventuale collaborazione delle organizzazioni del volontariato e del privato sociale.


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