(Regione Molise - Legge n° 11, 24 giugno 2011)
1. La presente legge ha la finalitą di tutelare i diritti della donna relativi al parto, garantendone l'umanizzazione nel quadro del superamento dell'ospedalizzazione generalizzata.
2. La presente legge si propone di:
a) soddisfare i bisogni e le esigenze di carattere psicofisico della donna e del nascituro durante la gravidanza, il parto ed il puerperio;
b) promuovere l'informazione e la conoscenza sulle modalitą di assistenza e i servizi di assistenza sanitaria attivi presso le strutture del Servizio sanitario regionale;
c) garantire, nei confronti delle donne, la possibilitą di scegliere il luogo in cui poter partorire e nel quale le medesime possano vivere tale esperienza pienamente, ferme restando le esigenze primarie della sicurezza e della riduzione dei fattori di rischio ambientali, personali e sanitari;
d) assicurare la continuitą del rapporto familiare-affettivo, lo sviluppo psichico e cognitivo del minore durante il periodo immediatamente successivo alla sua nascita.