Molise - Legge 22/10 - articolo 3: Disposizione transitoria

  Articolo 3 - Disposizione transitoria

(Regione Molise - legge n° 22, 13 dicembre 2010)

1. Decorsi trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, i componenti delle commissioni mediche sanitarie che risultano in carica da sei anni decadono con effetto immediato e, entro i medesimi trenta giorni, sono sostituiti.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Molise.


articolo precedente