Toscana - DPGR 61/10 - articolo 28: Attestazione dei requisiti di esercizio ed accreditamento (art. 49 commi 1 e 3, legge regionale n. 51/2009)

  Articolo 28 - Attestazione dei requisiti di esercizio ed accreditamento (art. 49 commi 1 e 3, legge regionale n. 51/2009)

(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 61, 24 dicembre 2010)

(abrogato dall'articolo 40 del DPGR 79/16 - ndr)

1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento attestano i requisiti di esercizio e di accreditamento di cui al presente regolamento, utilizzando la modulistica predisposta con decreto del dirigente regionale competente.

2. Le strutture di cui al comma 1 attestano il possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento con le seguenti modalità:

a) il possesso dei requisiti di esercizio di almeno il 40 per cento degli edifici ed il possesso dei requisiti di accreditamento di almeno il 40 per cento delle strutture organizzative funzionali entro centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
(modificato dall'articolo 4, comma 1, del DPGR 1/2014 e dall'articolo 2 del DPGR 91/14 - ndr)

b) il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) di almeno un ulteriore 30 per cento degli edifici e delle strutture organizzative funzionali entro duecentosettanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
(modificato dall'articolo 4, comma 2, del DPGR 1/2014 e dall'articolo 2 del DPGR 91/14 - ndr)

c) il possesso dei requisiti di cui alla lettera a) sulla rimanente parte degli edifici e delle strutture organizzative funzionali entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento.
(modificato dall'articolo 4, comma 3, del DPGR 1/2014 e dall'articolo 2 del DPGR 91/14 - ndr)

(vedi modifica introdotta dall'articolo 2, comma 1, del DPGR n. 10 del 22.03.12 - ndr)

3. Il dirigente regionale competente per materia, con apposito decreto, provvede a prendere atto della presentazione delle singole attestazioni di cui al comma 2. Le singole attestazioni possono essere oggetto di verifica ai sensi dell'art. 33 della legge regionale n. 51/2009.
(modificato dall'articolo 2, comma 2, del DPGR n. 10 del 22.03.12 - ndr)

4. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture sanitarie pubbliche che abbiano presentato tutte le attestazioni sui requisiti di esercizio ed di accreditamento di cui al comma 2.
(modificato dall'articolo 2, comma 3, del DPGR n. 10 del 22.03.12 - ndr)


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