(Regione Toscana - Decreto del Presidente della Giunta Regionale n° 61, 24 dicembre 2010)
(abrogato dall'articolo 40 del DPGR 79/16 - ndr)
1. Tutte le strutture sanitarie pubbliche in esercizio alla data di entrata in vigore del regolamento attestano i requisiti di esercizio e di accreditamento di cui al presente regolamento, utilizzando la modulistica predisposta con decreto del dirigente regionale competente.
2. Le strutture di cui al comma 1 attestano il possesso dei requisiti di esercizio e di accreditamento con le seguenti modalità:
a) il possesso dei requisiti di esercizio di
almeno il 40 per
cento degli edifici ed il possesso dei requisiti di accreditamento di
almeno il 40 per cento delle strutture organizzative funzionali entro
centottanta giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento;
(modificato dall'articolo
4, comma 1, del DPGR 1/2014 e dall'articolo 2 del
DPGR 91/14 - ndr)
b) il possesso dei requisiti di cui alla lettera
a) di almeno un
ulteriore 30 per cento degli edifici e delle strutture
organizzative funzionali entro duecentosettanta giorni
dall'entrata in vigore del presente regolamento;
(modificato dall'articolo 4,
comma 2, del DPGR 1/2014 e dall'articolo 2 del DPGR
91/14 - ndr)
c) il possesso dei requisiti di cui alla lettera
a) sulla
rimanente parte degli edifici e delle strutture organizzative
funzionali entro un anno dall'entrata in vigore del presente
regolamento.
(modificato dall'articolo
4, comma 3, del DPGR 1/2014 e dall'articolo 2 del
DPGR 91/14 - ndr)
(vedi modifica introdotta dall'articolo 2, comma 1, del DPGR n. 10 del 22.03.12 - ndr)
3. Il dirigente regionale competente per materia, con apposito
decreto, provvede a prendere atto della presentazione delle singole
attestazioni di cui al comma 2. Le singole attestazioni possono
essere oggetto di verifica ai sensi dell'art. 33 della
legge
regionale n. 51/2009.
(modificato dall'articolo
2, comma 2, del DPGR n. 10 del 22.03.12 - ndr)
4. L'accreditamento istituzionale è rilasciato alle strutture
sanitarie pubbliche che abbiano presentato tutte le attestazioni sui
requisiti di esercizio ed di accreditamento di cui al comma 2.
(modificato dall'articolo
2, comma 3, del DPGR n. 10 del 22.03.12 - ndr)