(Regione Veneto - legge n° 21, 5 agosto 2010)
1. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5 continua a trovare applicazione per le parti compatibili il regolamento regionale 21 agosto 2003, n. 1 «Disciplina dell'attivitą ispettiva in materia sanitaria e sociale (art. 5, legge regionale 4 aprile 2003, n. 5)».
2. Nella fase di prima applicazione della presente legge la direzione regionale, ivi comprese le posizioni organizzative, istituita ai sensi della legge regionale 4 aprile 2003, n. 5 «Nuove norme per la disciplina dell'attivitą ispettiva in materia sanitaria e sociale nella Regione Veneto» e successive modificazioni, nonchč il personale in servizio presso la stessa sono assegnati al Consiglio regionale.
3. Sono fatte salve, fino ai termini di rispettiva scadenza e comunque fino al 31 dicembre dell'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, la convenzione, gią in essere tra la Regione del Veneto e la Procura regionale della Corte dei Conti, ed il Protocollo d'intesa tra la Regione del Veneto e il Comando regionale della Guardia di Finanza.