(Regione Veneto - legge n° 21, 5 agosto 2010)
1. Nell'espletamento dei compiti e allo scopo di assicurare l'esercizio delle proprie funzioni la struttura ispettiva può:
a) richiedere a tutte le strutture e agli enti regionali le informazioni e la documentazione necessaria allo svolgimento dell'attività ispettiva e di vigilanza da fornirsi con sollecitudine;
b) accedere direttamente ai dati del sistema informativo socio-sanitario regionale;
c) avvalersi, a seguito di specifica richiesta, della collaborazione di personale in servizio presso i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, che non siano direttamente coinvolti nell'attività di ispezione e di vigilanza, ovvero dell'Agenzia regionale socio sanitaria di cui alla legge regionale 29 novembre 2001, n. 32 «Agenzia regionale socio sanitaria» e successive modificazioni.
2. La struttura ispettiva può invitare i collegi sindacali e dei revisori dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1, a fornire eventuali chiarimenti in merito all'attività di controllo esercitata e a mettere in atto verifiche e approfondimenti.
3. I soggetti di cui all'art. 1, comma 1, hanno l'obbligo di fornire, entro i termini indicati dalla struttura ispettiva, la documentazione richiesta e di consentire l'accesso alle proprie sedi e ai locali destinati all'esercizio della attività.
4. Per il conseguimento delle finalità previste dalla presente legge deve essere assicurata alla struttura ispettiva la più ampia collaborazione da parte di tutti i soggetti richiesti.