(Regione Veneto - legge n° 21, 5 agosto 2010)
1. La responsabilitą della struttura ispettiva č affidata ad un dirigente regionale secondo le procedure di cui alla legge regionale 10 gennaio 1997, n. 1 «Ordinamento delle funzioni e delle strutture della regione» e successive modificazioni; l'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, sentita la commissione consiliare, provvede alla determinazione della dotazione organica e all'assegnazione della sede e dei mezzi necessari per il funzionamento della stessa.