(Regione Veneto - legge n° 21, 5 agosto 2010)
1. L'attività ispettiva e di vigilanza, di carattere amministrativo, contabile e funzionale, si esercita con riguardo ai settori regionali sanitario e sociale. Particolare rilevanza nello svolgimento dell'attività di controllo è attribuita al rapporto della struttura ispettiva con i collegi sindacali o dei revisori dei soggetti di cui all'art. 1, comma 1.
2. La struttura ispettiva svolge un'attività di vigilanza di secondo grado, che non sostituisce la normale attività di verifica e vigilanza attribuita dalla vigente normativa ad altre strutture regionali.
3. L'attività ispettiva può essere ordinaria e straordinaria.
4. L'attività ordinaria viene effettuata in conformità al piano annuale di attività predisposto, entro il primo trimestre di ogni anno, dalla commissione consiliare di intesa con la Giunta regionale, al fine di consentire il coordinamento con la programmazione regionale.
5. L'attività ispettiva straordinaria verte su fattispecie particolari e può essere attivata su segnalazione della Giunta regionale o dei suoi componenti ovvero dei componenti del Consiglio regionale. La commissione consiliare, con espressa motivazione, può individuare fra le segnalazioni pervenute quelle ritenute prioritarie.
6. Qualora la struttura ispettiva accerti nello svolgimento della propria attività irregolarità o inefficienze invia alla commissione consiliare specifiche relazioni con le proprie osservazioni e proposte.
7. Il presidente della commissione consiliare invia gli esiti dell'attività di ispezione e di vigilanza alla Giunta regionale ai fini dell'eventuale adozione dei conseguenti provvedimenti; la Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'invio, relaziona puntualmente sulla attività intrapresa.