Veneto - Legge 21/10 - articolo 1: Finalitā e obiettivi

  Articolo 1 - Finalitā e obiettivi

(Regione Veneto - legge n° 21, 5 agosto 2010)

1. La Regione del Veneto esercita la continua attivitā ispettiva e di vigilanza sulle aziende unitā locali socio-sanitarie (ULSS) e ospedaliere, sull'Istituto oncologico veneto (IOV) e sugli enti pubblici afferenti il settore sociale, per mezzo di una apposita struttura ispettiva.
(modificato dall'articolo 11 delle legge 22/2012, dall'articolo 11 della legge regionale 43/12 - ndr)

2. Per le finalitā di cui al comma 1 č istituita, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l'attivitā ispettiva e di vigilanza, di seguito denominata struttura ispettiva.

3. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanitā e sociale, di seguito denominata commissione consiliare.


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