(Regione Veneto - legge n° 21, 5 agosto 2010)
1. La Regione del Veneto esercita la continua attivitā ispettiva
e di vigilanza sulle aziende unitā locali socio-sanitarie (ULSS) e
ospedaliere, sull'Istituto oncologico veneto (IOV) e sugli enti
pubblici afferenti il settore sociale, per mezzo di una apposita
struttura ispettiva.
(modificato dall'articolo 11
delle legge 22/2012, dall'articolo 11 della legge
regionale 43/12 - ndr)
2. Per le finalitā di cui al comma 1 č istituita, presso il Consiglio regionale, la struttura regionale per l'attivitā ispettiva e di vigilanza, di seguito denominata struttura ispettiva.
3. La struttura ispettiva opera direttamente in collegamento funzionale con la commissione consiliare competente in materia di sanitā e sociale, di seguito denominata commissione consiliare.