Valle d'Aosta - Legge 34/10 - articolo 3: Istituzione del Consiglio sanitario e sociale

  Articolo 3 - Istituzione del Consiglio sanitario e sociale

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 34, 25 ottobre 2010)

1. Al fine di favorire forme di confronto con tutti gli attori istituzionali e sociali per la definizione e l'attuazione delle politiche contenute nel Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013, è istituito il Consiglio sanitario e sociale, organo consultivo della Giunta regionale.

2. Il Consiglio sanitario e sociale è nominato dalla Giunta regionale per la durata della legislatura.

3. Il Consiglio sanitario e sociale è composto dall'Assessore regionale competente in materia di sanità che lo presiede, dal presidente della Commissione competente in materia di sanità e da rappresentanti del Consiglio regionale, dell'Azienda USL, del CPEL, della Consulta per la salute e il benessere sociale, da rappresentanti del personale dell'Assessorato regionale competente in materia di sanità, salute e politiche sociali, dell'Azienda USL e degli Enti locali, da rappresentanti del privato sociale.

4. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, il numero di componenti e le modalità di funzionamento del Consiglio.


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