Valle d'Aosta - Legge 34/10 - articolo 2: Partecipazione dei cittadini all'attuazione del Piano e istituzione della Consulta

  Articolo 2 - Partecipazione dei cittadini all'attuazione del Piano e istituzione della Consulta

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 34, 25 ottobre 2010)

1. I residenti nella Regione, in forma singola o associata, concorrono alla definizione e all'attuazione delle politiche per la salute e il benessere sociale, alla valutazione dell'attivitā e dei risultati dei servizi sanitari, socio-sanitari, socio-assistenziali e socio-educativi della Valle d'Aosta. A tal fine la Regione:

a) promuove forme di consultazione dei cittadini su questioni rilevanti per la salute e il benessere sociale collettivi;

b) individua strumenti idonei ad assicurare la partecipazione degli utenti e delle loro associazioni alla valutazione dell'assistenza sanitaria, socio-sanitaria, socio-assistenziale e socio-educativa;

c) favorisce la presenza e l'attivitā, all'interno delle strutture sanitarie, socio-sanitarie, socio-assistenziali e socio-educative, degli organismi del volontariato.

2. Al fine di favorire forme di confronto e per dare attuazione alla partecipazione dei cittadini al processo decisionale in ordine agli interventi e alle azioni indicate dal Piano regionale per la salute e il benessere sociale 2011/2013 e per le finalitā indicate al comma 1, č istituita la Consulta regionale per la salute e il benessere sociale composta dalle organizzazioni sindacali, dalle associazioni di volontariato, dalle associazioni dei consumatori che operano per la tutela del diritto alla salute e al benessere sociale, con compiti di consulenza, impulso e proposta.

3. La Giunta regionale definisce con propria deliberazione, sentita la competente Commissione consiliare, il numero di componenti e le modalitā di funzionamento della Consulta.


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