(Regione Veneto - legge n° 8, 22 gennaio 2010)
1. A partire dal secondo anno dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale riferisce annualmente al Consiglio regionale sull'attuazione della legge e sui risultati ottenuti nel tutelare la dignitą umana e l'integritą psico-fisica dei lavoratori. A tal fine, la Giunta regionale presenta alla commissione consiliare competente una relazione contenente tra l'altro:
a) il resoconto delle azioni e degli interventi intrapresi, in particolare di quelli previsti dagli articoli 3, 4, 6 e 7, ed una prima valutazione circa la corrispondenza di tali elementi ai risultati attesi dalla legge;
b) l'elenco delle iniziative attivate, e la relativa spesa, per assicurare la pił ampia diffusione e conoscenza della presente legge.