Veneto - Legge 8/10 - articolo 7: Centri di riferimento per il benessere organizzativo

  Articolo 7 - Centri di riferimento per il benessere organizzativo

(Regione Veneto - legge n° 8, 22 gennaio 2010)

1. Ogni azienda ULSS del comune capoluogo di provincia istituisce, nell'ambito della propria organizzazione amministrativa, un centro di riferimento per il benessere organizzativo nei luoghi di lavoro con i seguenti compiti:

a) accertamento dello stato di disagio psico-sociale o di malattia del lavoratore ed eventuale indicazione del percorso terapeutico di sostegno, cura e riabilitazione;

b) individuazione delle eventuali misure di tutela da adottarsi da parte dei datori di lavoro nelle ipotesi di rilevati casi di disagio lavorativo;

c) supporto agli SPISAL nelle verifiche sui luoghi di lavoro in tema di valutazione dei rischi psico-sociali ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008 e successive modificazioni.

2. Nei centri di cui al comma 1 è istituito un collegio multidisciplinare di specialisti, provenienti anche dal dipartimento di salute mentale dell'azienda ULSS, composto almeno da:

a) un medico specialista in medicina del lavoro, con funzioni di coordinamento;

b) uno psicologo, esperto in test psicodiagnostici;

c) uno psicologo, esperto in psicologia del lavoro e delle organizzazioni;

d) un medico specialista in psichiatria;

e) uno psicoterapeuta.


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