Veneto - Legge 8/10 - articolo 4: Informazione e ricerca

  Articolo 4 - Informazione e ricerca

(Regione Veneto - legge n° 8, 22 gennaio 2010)

1. La Giunta regionale promuove e realizza:

a) campagne pubblicitarie e informative per favorire la pił ampia conoscenza della presente legge e delle azioni ed interventi in essa previsti ed attuati;

b) studi e ricerche sul mobbing e sullo stress psico-sociale sui luoghi di lavoro anche attraverso le aziende ULSS e l'Osservatorio regionale sul mobbing, disagio lavorativo e stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui all'art. 5;

c) la realizzazione di strumenti permanenti di documentazione e informazione;

d) l'attivazione, nell'ambito di quanto consentito dall'ordinamento vigente, di corsi post-laurea nelle discipline specifiche oggetto della presente legge.


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