Veneto - Legge 8/10 - articolo 3: Formazione

  Articolo 3 - Formazione

(Regione Veneto - legge n° 8, 22 gennaio 2010)

1. La Giunta regionale, anche attraverso le aziende unitą locali socio-sanitarie (ULSS), approva progetti di formazione professionale sul fenomeno del mobbing e sullo stress psicosociale correlati all'attivitą lavorativa rivolti prioritariamente ai seguenti soggetti:

a) medici di medicina generale;

b) operatori dei servizi di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro (SPISAL) e di salute mentale delle aziende ULSS;

c) operatori degli sportelli di assistenza ed ascolto sul mobbing, sul disagio lavorativo e sullo stress psico-sociale nei luoghi di lavoro di cui all'art. 6;

d) componenti dei comitati e delle commissioni regionali sulle pari opportunitą e sul fenomeno del mobbing.


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