(Regione Veneto - legge n° 8, 22 gennaio 2010)
1. La Regione del Veneto riconosce l'inviolabilitą della dignitą umana e il diritto di ogni individuo alla propria integritą psico-fisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di lavoro e in relazione all'attivitą lavorativa svolta.
2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della loro persona e a non essere, direttamente o indirettamente, oggetto di comportamenti discriminatori o vessatori o di trattamenti degradanti o umilianti.