Veneto - Legge 8/10 - articolo 1: Inviolabilitą della dignitą umana

  Articolo 1 - Inviolabilitą della dignitą umana

(Regione Veneto - legge n° 8, 22 gennaio 2010)

1. La Regione del Veneto riconosce l'inviolabilitą della dignitą umana e il diritto di ogni individuo alla propria integritą psico-fisica, al fine di tutelare la persona nei luoghi di lavoro e in relazione all'attivitą lavorativa svolta.

2. Tutti i lavoratori hanno diritto ad eguale rispetto e considerazione della loro persona e a non essere, direttamente o indirettamente, oggetto di comportamenti discriminatori o vessatori o di trattamenti degradanti o umilianti.


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