(Regione Veneto - legge n° 7, 22 gennaio 2010)
1. In fase di prima applicazione i direttori generali delle aziende ULSS costituiscono le commissioni di cui all'art. 2, comma 2, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed inviano copia dei relativi atti alla struttura regionale competente in materia di prevenzione. Sino all'insediamento della nuova Commissione ciascuna azienda ULSS continua ad avvalersi della commissione di cui all'articolo 12 della legge regionale 31 maggio 1980, n. 78.
2. Nelle more dell'approvazione del piano regionale di cui all'art. 2 le aziende ULSS esercitano le funzioni relative al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico, ivi comprese le sorgenti radioattive sigillate ad alta attivitą, nel rispetto della vigente normativa statale e regionale e secondo le procedure individuate dal medesimo art. 2.
La presente legge sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.