Veneto - Legge 7/10 - articolo 2: Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modifiche ed integraz

  Articolo 2 - Modifiche alla legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112" e successive modifiche ed integrazioni

(Regione Veneto - legge n° 7, 22 gennaio 2010)

1. Dopo l'art. 123 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 123-bis - Piano regionale per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico ed esercizio da parte delle aziende unità locali socio sanitarie (ULSS) delle funzioni relative al nulla osta

1. Con cadenza triennale, sulla base dell'inventario regionale delle sorgenti ed apparecchiature radiogene, la Giunta regionale approva il piano regionale per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B a scopo medico, che determina i bacini di utenza e, per ciascun bacino, la quantità di sorgenti autorizzabili con nulla osta, tenuto conto delle caratteristiche e della tipologia delle apparecchiature e delle sorgenti radioattive già autorizzate.

2. In attuazione degli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 "Attuazione delle direttive 89/618/ Euratom,90/641/Euratom,96/29/Euratom e2006/117/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti" e successive modificazioni, le aziende ULSS esercitano le funzioni relative al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta per l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti di categoria B comportanti esposizioni a scopo medico, ivi comprese le sorgenti radioattive sigillate ad alta attività, di cui all'art. 3 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 "Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane".

3. Il nulla osta è rilasciato, su domanda degli interessati, dall'azienda ULSS competente per territorio in relazione al luogo di svolgimento dell'attività. Il direttore generale dell'ULSS, successivamente alla verifica della regolarità della documentazione e dalla compatibilità della richiesta con il piano regionale di cui al comma 1, richiede alla struttura aziendale competente in materia di igiene pubblica il parere igienico-sanitario ed alla Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di cui all'art. 123-ter, il parere radioprotezionistico previsto dall'art. 29, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modificazioni. La Commissione si esprime entro sessanta giorni dalla richiesta e può chiedere ulteriore documentazione ed elementi conoscitivi; in tale caso il parere è espresso entra trenta giorni dal ricevimento degli elementi istruttori richiesti.

4. Il direttore generale dell'ULSS rilascia i provvedimenti di cui al comma 2 entro novanta giorni dall'inizio del procedimento.

5. Qualora ai fini del rilascio del nulla osta sia richiesto, ai sensi della vigente normativa, l'inserimento di specifiche prescrizioni tecniche relative allo smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico ed alla disattivazione degli impianti, il parere radioprotezionistico della Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti di cui al comma 3 è vincolante.

6. La Giunta regionale definisce le modalità dello smaltimento dei rifiuti radioattivi ad uso medico.

7. La cessazione dell'impiego della sorgente di radiazioni ionizzanti è comunicata all'azienda ULSS per la revoca del nulla osta di cui al comma 3.

8. Al fine dell'aggiornamento della banca dati regionale, l'azienda ULSS trasmette tempestivamente alla struttura regionale competente in materia di prevenzione copia di ogni provvedimento adottato ai sensi del comma 2.".

2. Dopo l'art. 123-bis della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11, è aggiunto il seguente articolo:

"Art. 123-ter - Commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti

1. E' istituita presso ciascuna azienda ULSS la commissione per la protezione sanitaria della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti, di seguito denominata commissione.

2. La commissione esprime il parere radioprotezionistico di cui all'art. 123-bis in ordine al rilascio, alla modifica ed alla revoca del nulla osta di cui al comma 2 del medesimo art. 123-bis.

3. La commissione è nominata dal direttore generale dell'ULSS ed è composta:

a) dal responsabile del servizio igiene e sanità pubblica dell'azienda ULSS, che la presiede;

b) da un laureato in medicina, specialista in radiologia o radioterapia o medicina nucleare;

c) da un laureato in fisica, dipendente del servizio sanitario regionale;

d) da un esperto qualificato con abilitazione di terzo grado, scelto nell'elenco di cui all'art. 78 del decreto legislativo n. 230 del 1995;

e) da un medico autorizzato, scelto nell'elenco di cui all'articolo 88 del decreto legislativo n. 230 del 1995;

f) da un rappresentante dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV) di cui alla legge regionale 18 ottobre 1996, n. 32 "Norme per l'istituzione ed il funzionamento dell'Agenzia regionale per la prevenzione e protezione ambientale del Veneto (ARPAV)" e successive modificazioni;

g) da un rappresentante dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo n. 230 del 1995 ;

h) da un rappresentante della direzione provinciale del lavoro e da un rappresentante dell'autorità portuale e dell'ufficio di sanità marittima, ove di competenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 22 del decreto legislativo n. 230 del 1995 e successive modificazioni.

4. I compiti di segreteria sono svolti da un funzionario dell'azienda ULSS.".


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