(Regione Liguria - legge n° 4, 15 febbraio 2010)
1. Agli oneri derivanti dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti iscritti in bilancio, nello stato di previsione della spesa - area IX - sanitą - all'U.P.B. 9.101 «Finanziamento di parte corrente del Servizio sanitario regionale».
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.
La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.