Liguria - Legge 4/10 - articolo 3: Programma di iniziative

  Articolo 3 - Programma di iniziative

(Regione Liguria - legge n° 4, 15 febbraio 2010)

1. La giunta regionale approva un programma di iniziative per accrescere la consapevolezza degli effetti negativi delle apnee notturne e delle patologie ad esse correlate e per far conoscere i percorsi terapeutici e riabilitativi necessari per il loro superamento, nonchè i benefici individuali e collettivi che derivano dal completo recupero della salute.

2. Per la predisposizione del programma di cui al comma 1, la giunta regionale avvia un confronto con le associazioni di categoria delle imprese, di trasporto, nonchè con le organizzazioni sindacali dei lavoratori, le organizzazioni del volontariato, dei consumatori e no profit operanti nel settore. La giunta regionale può avvalersi, altresì, di docenti universitari e di esperti.

3. In particolare, per quanto riguarda le azioni rivolte alla riduzione dei danni alla salute causati da incidenti stradali, la giunta regionale, sentite le associazioni di categoria delle imprese di trasporto, nonchè le organizzazioni sindacali dei lavoratori, può realizzare iniziative informative e preventive rivolte ai conducenti dei mezzi di trasporto di cose e persone.

4. La giunta regionale, per predisporre le azioni di cui al comma 3, può, altresì, stipulare apposita convenzione con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL).


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