Piemonte - Legge 11/10 - articolo 9: Norme di attuazione

  Articolo 9 - Norme di attuazione

(Regione Piemonte - legge n° 11, 18 febbraio 2010)

1. La giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentita la commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua le modalitą operative per lo svolgimento di terapie e attivitą assistite con animali e i criteri e le modalitą di formazione ed educazione dell'animale coinvolto.


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