(Regione Piemonte - legge n° 11, 18 febbraio 2010)
1. La Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali svolge le seguenti funzioni:
a) esamina i programmi di terapia e attività assistita con animali che abbiano rilevanza ai fini dell'inserimento in programmi di terapia, riabilitazione, educazione sanitaria, promozione della salute, in attività ricreative e di sostegno effettuate in strutture socio-sanitarie ed assistenziali;
b) valuta i requisiti professionali delle figure coinvolte nei progetti di terapia e di attività assistita con animali;
c) verifica la validità ed il regolare svolgimento dei progetti di terapia e attività assistite nonchè il rispetto dei requisiti per tutelare il benessere degli animali coinvolti;
d) propone linee guida per definire ed uniformare le buone pratiche nel campo delle terapie e attività assistite con animali nell'ambito di strutture socio-sanitarie e nel campo dell'educazione sanitaria e della promozione della salute;
e) svolge approfondimenti e ricerche anche mediante accertamenti in loco o delega ai competenti servizi delle ASL.
2. La commissione può avvalersi in via permanente o occasionale di esperti in terapie e attività assistite con gli animali che ritenga opportuno consultare e di cui può richiedere la presenza per lo svolgimento dei propri lavori.
3. Ai componenti della commissione spettano i compensi determinati dalla giunta regionale con apposito provvedimento, in deroga alle disposizioni di cui alla legge regionale 2 luglio 1976, n. 33 (Compensi ai componenti commissioni, consigli, comitati e collegi operanti presso l'Amministrazione regionale).