(Regione Piemonte - legge n° 11, 18 febbraio 2010)
1. E' istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali.
2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale ed è così composta:
a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;
b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;
c) uno psichiatra;
d) un neuropsichiatra infantile;
e) un psicologo;
f) un terapista della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali;
g) un terapista della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy;
h) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy;
i) un etologo con competenza in pet therapy;
j) un medico veterinario zooiatra;
k) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali;
l) un addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali.