Piemonte - Legge 11/10 - articolo 7: Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali

  Articolo 7 - Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali

(Regione Piemonte - legge n° 11, 18 febbraio 2010)

1. E' istituita, presso l'assessorato regionale competente in materia di tutela della salute, la Commissione per la terapia e l'attività assistite con animali.

2. La commissione è nominata con decreto del Presidente della giunta regionale ed è così composta:

a) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di tutela della salute e sanità pubblica con funzioni di coordinamento;

b) un rappresentante dell'assessorato competente in materia di politiche sociali;

c) uno psichiatra;

d) un neuropsichiatra infantile;

e) un psicologo;

f) un terapista della riabilitazione (psicomotricista, logopedista, fisioterapista) con esperienza in attività e terapie assistite con animali;

g) un terapista della riabilitazione abilitato e con esperienza in pet therapy;

h) un medico veterinario esperto in comportamento animale e con competenza in pet therapy;

i) un etologo con competenza in pet therapy;

j) un medico veterinario zooiatra;

k) due rappresentanti delle associazioni del privato sociale operanti nell'ambito delle attività e terapie assistite con animali;

l) un addestratore specializzato in attività e terapia assistite con animali.


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