Piemonte - Legge 11/10 - articolo 2: Definizione

  Articolo 2 - Definizione

(Regione Piemonte - legge n° 11, 18 febbraio 2010)

1. Si definisce terapia assistita con animali ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalitą di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacitą del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti.

2. Si definisce attivitą assistita con animali ogni progetto di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualitą della vita dei soggetti interessati.


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