(Regione Piemonte - legge n° 11, 18 febbraio 2010)
1. Si definisce terapia assistita con animali ogni intervento terapeutico e riabilitativo rivolto a persone con patologie neuromotorie, cognitive o psichiatriche, avente la finalitą di ridurre la differenza tra il livello reale e potenziale di capacitą del sistema lesionato e tendendo a limitare lo stato patologico diagnosticato e i suoi effetti.
2. Si definisce attivitą assistita con animali ogni progetto di tipo ludico, ricreativo ed educativo finalizzato a migliorare la qualitą della vita dei soggetti interessati.