(Regione Toscana - legge n° 85, 29 dicembre 2009)
1. Al personale dipendente della Fondazione si applica il trattamento giuridico ed economico previsto per i dipendenti del servizio sanitario regionale.
2. Le figure di direzione sono individuate e regolate dallo statuto della Fondazione di cui all'articolo 3, comma 1.