(Regione Toscana - legge n° 85, 29 dicembre 2009)
1. Successivamente all'approvazione dello statuto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, il Presidente della. Giunta regionale, o l'assessore da lui delegato, compie tutti gli adempimenti conseguenti al riconoscimento della Fondazione, come ente di diritto pubblico, ivi compresa la cancellazione dal registro delle persone giuridiche di diritto privato.