Toscana - Legge 85/09 - articolo 3: Adeguamento dello statuto della Fondazione

  Articolo 3 - Adeguamento dello statuto della Fondazione

(Regione Toscana - legge n° 85, 29 dicembre 2009)

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Fondazione delibera una proposta di adeguamento dello statuto vigente alle disposizioni della presente legge in conseguenza del riconoscimento come ente di diritto pubblico e la trasmette alla Giunta regionale; la Giunta presenta al. Consiglio regionale la proposta di nuovo statuto per l'approvazione.

2. Le modifiche allo statuto della Fondazione, successive all'adeguamento di cui al comma 1, sono approvate dalla Giunta regionale previo parere della commissione consiliare competente, da esprimersi entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.


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