Toscana - Legge 85/09 - articolo 2: Inquadramento della fondazione nell'ambito del servizio sanitario

  Articolo 2 - Inquadramento della fondazione nell'ambito del servizio sanitario

(Regione Toscana - legge n° 85, 29 dicembre 2009)

1. La Fondazione č ente del servizio sanitario regionale, quale presidio ospedaliero specialistico nell'ambito dell'area vasta nord ovest e in relazione ai rapporti convenzionali con le aziende sanitarie della Toscana; la Fondazione svolge attivitā di ricerca, sperimentazione e formazione in collaborazione con le universitā e le aziende ospedaliero-universitarie per il miglioramento e lo sviluppo dell'assistenza nel servizio sanitario regionale.

2. Fatte salve le disposizione previste dalla presente legge e dallo statuto della Fondazione, alla Fondazione si applicano le disposizioni della legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (Disciplina del servizio sanitario regionale).

3. Al fine di assicurare la coerenza del piano aziendale della Fondazione con gli obiettivi degli atti di programmazione di area vasta, il direttore generale della Fondazione, o suo delegato, partecipa alle attivitā del comitato di area vasta nord ovest finalizzate alla elaborazione del piano di area vasta e si relaziona in ambito regionale, per le medesime finalitā, con gli altri comitati di area vasta.

4. Per la remunerazione delle attivitā assistenziali e le funzioni di riferimento regionale e di elevata qualificazione e innovazione svolte dalla Fondazione a favore del servizio sanitario regionale, si applica la disciplina prevista per il finanziamento delle aziende ospedaliero-universitarie di cui all'articolo 28, commi 1 e 2, della 1.r. n. 40/2005.

(vedi modifica introdotta dall'articolo 39 della legge regionale 26/14 - ndr)


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