Friuli VG - Legge 21/09 - articolo 1: Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 10/2007

  Articolo 1 - Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 10/2007

(Regione Friuli Venezia Giulia - legge n° 21, 3 dicembre 2009)

1. Il comma 1 dell'art. 6 della legge regionale 16 maggio 2007, n. 10 (Disposizioni in materia di valorizzazione nell'ambito del servizio sanitario regionale delle professioni sanitarie e della professione di assistente sociale, in materia di ricerca e conduzione di studi clinici, nonchč in materia di personale operante nel sistema integrato di interventi e servizi sociali), č sostituito dal seguente:

«1. Al fine di promuovere e qualificare l'attivitą di ricerca e conduzione degli studi clinici, in via sperimentale, fino alla definizione nella categoria e nel profilo professionale in sede di contrattazione collettiva nazionale, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici possono individuare personale gią in servizio o gią assunto con rapporti di lavoro a tempo determinato, ovvero assumere personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, con l'incarico di raccogliere, gestire e archiviare i dati relativi agli studi clinici effettuati e di verificare la loro attendibilitą.».

2. Il comma 3 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2007 č sostituito dal seguente:

«3. Le aziende sanitarie regionali e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici individuano ovvero assumono il personale di cui al comma 1 su richiesta del responsabile della struttura operativa interessata, previa valutazione del numero e della rilevanza degli studi clinici osservazionali e/o di fase tre gestiti nel triennio precedente, anche con riferimento all'impatto economico e clinico dei farmaci utilizzati, nonchč dei proventi derivanti dall'attivitą di ricerca clinica. Le linee annuali per la gestione del servizio sanitario regionale, adottate con deliberazione della giunta regionale, possono determinare particolari indicazioni operative in relazione all'applicazione del presente comma.».

3. Il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale n. 10/2007 č sostituito dal seguente:

«4. L'assunzione di personale esterno avviene con concorso per titoli ed esami.».

La presente legge regionale sarą pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.


premessa