(Regione Piemonte - legge n° 5, 18 febbraio 2010)
1. E' istituito l'archivio regionale delle sorgenti di radiazioni ionizzanti gestito e aggiornato a cura dell'ARPA.
2. Per l'istituzione dell'archivio le autorità competenti a rilasciare i nulla osta di cui all'articolo 5 trasmettono copia dei provvedimenti all'ARPA. Coloro che detengono sostanze radioattive e sorgenti radiogene comunicano annualmente all'ARPA i dati relativi a tali sostanze e sorgenti; i detentori comunicano all'ARPA le informazioni di cui all'articolo 8, comma 6 del decreto legislativo n. 52/2007.
3. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell'ARPA, il contenuto delle informazioni da inserire nell'archivio, le modalità di reperimento e di diffusione dei dati e di aggiornamento dello stesso, conformemente al sistema informativo regionale ambientale e tenendo conto della normativa e delle specifiche tecniche emanate a livello nazionale e comunitario.
4. La Giunta regionale individua altresì le modalità di formazione, trattamento, aggiornamento e accesso ai dati ricevuti dai detentori di cui all'articolo 8, comma 6, del decreto legislativo n. 52/2007.