Piemonte - Legge 5/10 - articolo 8: Attivitą di controllo e vigilanza

  Articolo 8 - Attivitą di controllo e vigilanza

(Regione Piemonte - legge n° 5, 18 febbraio 2010)

1. Competono agli organismi di cui all'articolo 59, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995 le attivitą di vigilanza sul possesso dei nulla osta e delle autorizzazioni e sul rispetto delle prescrizioni in essi contenute.

2. Competono all'ARPA le attivitą di controllo ambientale della radioattivitą di origine naturale ed artificiale sulla base delle direttive impartite ai sensi all'articolo 12, comma 2 e la gestione della rete regionale di sorveglianza della radioattivitą ambientale, come previsto all'articolo 104 del decreto legislativo n. 230/1995.

3. L'ARPA informa la Regione della comunicazione ricevuta dall'esercente ai sensi dell'articolo 100 del decreto legislativo n. 230/1995.

4. La Regione definisce, con il supporto dell'ARPA e sentita, ove necessario, l'autoritą nazionale di sicurezza nucleare, le attivitą di controllo ambientale e di monitoraggio poste a carico degli esercenti e dei proprietari di depositi e impianti del ciclo nucleare, fino al completamento dei programmi nazionali di messa in sicurezza dei materiali e dei siti nucleari.


articolo precedente // articolo successivo