(Regione Piemonte - legge n° 5, 18 febbraio 2010)
1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili per quanto non oggetto di disciplina normativa dei provvedimenti attuativi del d.lgs. 230/1995.
2. Le spese derivanti dalle procedure disciplinate dalla presente legge sono poste a carico dei soggetti richiedenti non pubblici, in conformitā a quanto disposto dall'articolo 39, comma 3 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241 (Attuazione della direttiva 96/29/EURATOM in materia di protezione sanitaria della popolazione e dei lavoratori contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti), sulla base del costo effettivo dei servizi determinati dagli organi e dalle amministrazioni deputati al rilascio di pareri, nulla osta e autorizzazioni di cui alla presente legge.
3. Sino alla costituzione dell'organismo tecnico, di cui all'articolo 5, le relative funzioni sono svolte dalle commissioni provinciali per la protezione della popolazione contro i rischi da radiazioni ionizzanti giā istituite ai sensi dell'articolo 89 del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (Sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare).
4. Nel caso di rinvenimento di rifiuti radioattivi in depositi e siti assimilabili, gli interventi di rimozione e l'eventuale decontaminazione dei luoghi, se il responsabile non provvede o non č individuabile oppure se non provvede il proprietario del sito, sono predisposti dal comune con il sostegno economico della Regione. Il recupero delle somme spese per gli interventi e le azioni di rivalsa nei confronti dei soggetti obbligati inadempienti sono affidati al comune.