Piemonte - Legge 5/10 - articolo 13: Tutela dei lavoratori esposti

  Articolo 13 - Tutela dei lavoratori esposti

(Regione Piemonte - legge n° 5, 18 febbraio 2010)

1. La Regione tutela i lavoratori e gli ex lavoratori occasionalmente o professionalmente esposti in attivitą a rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti.

2. La Giunta regionale sulla base delle evidenze scientifiche disponibili, attiva, entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, programmi di prevenzione di provata efficacia dei quali beneficiano gratuitamente i soggetti di cui al comma 1.

3. La Giunta regionale, avvalendosi anche dei tavoli di cui all'articolo 4, comma 3, realizza appropriate indagini epidemiologiche sugli effetti sanitari a breve e a lungo termine. I risultati di tali indagini sono divulgati attraverso i soggetti di cui all'articolo 4, comma 3.


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