(Regione Piemonte - legge n° 5, 18 febbraio 2010)
1. L'ARPA gestisce la rete regionale di monitoraggio della radioattivitā ambientale. La Regione definisce i piani di monitoraggio, tenendo conto dei programmi stabiliti tra l'ARPA e l'autoritā nazionale di sicurezza nucleare, ai sensi dell'articolo 104 del d.lgs. 230/1995.
2. L'attivitā di cui al comma 1 č disciplinata da direttive della Giunta regionale, sentita l'ARPA e, ove necessario, l'autoritā nazionale di sicurezza nucleare. Nell'ambito di tali direttive le province concordano specifiche campagne di verifica e controllo.
3. Fermo restando quanto previsto all'articolo 157 del d.lgs. 230/1995 e all'articolo 15 del d.lgs. 52/2007, i soggetti che a scopo industriale o commerciale esercitano attivitā di importazione, raccolta, deposito o che esercitano operazioni di fusione di rottami o altri materiali metallici di risulta, comunicano all'ARPA la presenza dei sistemi e dei dispositivi, mezzi di rilevamento e di sorveglianza atti a prevenire eventi incidentali dovuti alla presenza di sorgenti radioattive o sostanze con presenza di contaminazione radioattiva.
4. La Giunta regionale con deliberazione stabilisce le modalitā di effettuazione della sorveglianza radiometrica, che comunque prevedono l'effettuazione di controlli in ingresso ed in uscita dei materiali e di controlli sulle scorie e sulle polveri derivanti dall'impianto di abbattimento dei fumi di lavorazione.
5. L'ARPA effettua controlli periodici comunicando l'esito alla Regione e all'autoritā competente di cui al decreto legislativo 18 febbraio 1995, n. 59 (Attuazione integrale della direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).