(Regione Piemonte - legge n° 5, 18 febbraio 2010)
1. La Regione si dota di strumenti idonei per la individuazione, la prevenzione e la riduzione dei rischi, connessi alla esposizione al gas radon ed alla radioattività di origine naturale.
2. La Giunta regionale individua, con propria deliberazione, su proposta dell'ARPA, le zone ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon ai sensi dell'articolo 10-sexies del decreto legislativo n. 230/1995, sulla base delle linee guida e dei criteri emanati dalla Commissione di cui all'articolo 10-septies del decreto legislativo n. 230/1995 e le zone caratterizzate dalla presenza di radioattività naturale.
3. Nelle more delle definizione delle linee guida e dei criteri di cui all'articolo 10 septies, comma 2 del d.lgs. 230/1995 la Regione, avvalendosi del supporto dell'ARPA, effettua una prima mappatura delle aree regionali ad elevata probabilità di alte concentrazioni di attività di radon. L'elenco delle aree è pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione (BUR).
4. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione competente per materia, avvalendosi del supporto tecnico-scientifico dell'ARPA, nonchè dell'eventuale collaborazione di enti di ricerca, pubblici o privati, con specifica esperienza in materia, adotta linee guida:
a) per la prevenzione e la riduzione dei rischi da esposizione all'emissione di gas radon;
b) per la predisposizione di progetti di recupero e risanamento degli edifici a rischio;
c) per la pianificazione urbanistico territoriale e per la progettazione e costruzione delle nuove edificazioni, nelle aree individuate ai sensi del comma 3.
5. Le linee guida di cui al comma 4 sono pubblicate integralmente sul BUR.
6. Nelle aree individuate ai sensi del comma 3 la pianificazione urbanistico-territoriale locale ed i regolamenti edilizi tengono conto della problematica connessa al gas radon, sulla base delle linee guida regionali di cui al comma 4.
7. Nell'ambito delle direttive di cui all'articolo 12, comma 2, la Giunta regionale definisce le modalità del monitoraggio periodico a cura dell'ARPA, nelle aree di cui al comma 3.
8. La Regione promuove altresì l'effettuazione di uno studio epidemiologico nelle aree individuate ai sensi del comma 3.
9. L'attività di informazione e divulgazione sui rischi connessi all'esposizione al gas radon ed all'applicazione delle misure di prevenzione è curata dal sistema informativo regionale sulle radiazioni ionizzanti.