(Regione Piemonte - legge n° 5, 18 febbraio 2010)
1. La presente legge è volta ad assicurare la tutela della popolazione, dei lavoratori e dell'ambiente dai rischi derivanti dalla esposizione alla radioattività naturale ed alle radiazioni ionizzanti originate da attività industriali, di ricerca e medico-sanitarie e di gestione del parco nucleare piemontese.
2. Le disposizioni della presente legge costituiscono attuazione del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 (Attuazione delle direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 92/3/Euratom e 96/29/Euratom in materia di radiazioni ionizzanti) limitatamente agli ambiti di competenza regionale.
3. Le disposizioni della presente legge concorrono altresì, limitatamente agli ambiti di competenza regionale, all'applicazione:
a) del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 52 (Attuazione della direttiva 2003/122/CE Euratom sul controllo delle sorgenti radioattive sigillate ad alta attività e delle sorgenti orfane);
b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 febbraio 2006 (Linee guida per la pianificazione di emergenza per il trasporto di materie radioattive e fissili, in attuazione dell'articolo 125 del decreto legislativo 17 marzo 1992, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni);
c) del decreto legislativo 20 febbraio 2009 n. 23 (Attuazione della direttiva 2006/117/Euratom, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito).