(Regione Toscana - legge n° 65, 9 novembre 2009)
1. Il comma 9 dell'art. 64 della legge regionale n. 40/2005 č sostituito dal seguente:
«9. Nelle zone nelle quali sono costituite le societą della salute, il direttore generale dell'azienda unitą sanitaria locale delega al direttore della societą della salute le funzioni di responsabile di zona, che le esercita sulla base dell'intesa prevista all'art. 50, comma 6, e ai sensi del regolamento di cui all'art. 71-quindecies.».