(Regione Toscana - legge n° 65, 9 novembre 2009)
1. Il comma 1-bis dell'art. 27 della legge regionale n. 40/2005 č sostituito dal seguente:
«1-bis. Nell'assegnazione di cui al comma 1, sono individuate le quote del fondo da attribuire con vincolo di destinazione alle zone-distretto, tenuto conto delle determinazioni adottate dalla conferenza delle societą della salute ai sensi dell'art. 11, comma 4, lettera e).».