Toscana - Legge 65/09 - articolo 16: Modifiche all'art. 97 della legge regionale n. 40/2005

  Articolo 16 - Modifiche all'art. 97 della legge regionale n. 40/2005

(Regione Toscana - legge n° 65, 9 novembre 2009)

1. Il comma 2 dell'art. 97 della legge regionale n. 40/2005 è sostituito dal seguente:

«2. I componenti di cui al comma 1, lettera c), sono designati dalla federazione regionale degli ordine dei medici; i componenti di cui al comma 1, lettera d), sono designati dai rispettivi ordini e collegi professionali; i componenti di cui al comma 1, lettere g), h) e h-bis), sono designati dalle rispettive associazioni o comitati.».


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