(Regione Toscana - legge n° 65, 9 novembre 2009)
1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 89 della legge regionale n. 40/2005, dopo la parola: «ospedaliere» sono aggiunte le seguenti: «di cui almeno uno docente universitario».
2. Il comma 6 dell'articolo dell'art. 89 della legge regionale n. 40/2005 č sostituito dal seguente:
«6. I membri del Consiglio sanitario regionale sono nominati dal Consiglio regionale; a tal fine, le designazioni dei componenti di cui al comma l, lettere c), d), e), f), sono trasmesse dai soggetti competenti entro sessanta giorni dalla data di scadenza del Consiglio regionale.».
3. Il comma 7 dell'art. 89 della legge regionale n. 40/2005 č sostituito dal seguente:
«7. 11 Consiglio regionale procede alla nomina non appena il numero delle designazioni pervenute ai sensi del comma 6, unitamente a quello dei componenti di cui al comma 1, lettere b), c), e), f), rappresenti la maggioranza dei componenti del Consiglio sanitario regionale.».