Toscana - Legge 65/09 - articolo 14: Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 40/2005

  Articolo 14 - Modifiche all'art. 88 della legge regionale n. 40/2005

(Regione Toscana - legge n° 65, 9 novembre 2009)

1. La lettera c) del comma 2 dell'art. 88 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«c) proporre all'assemblea i gruppi di lavoro e le commissioni permanenti o speciali e i relativi membri;».

2. La lettera d) del comma 2 dell'art. 88 della legge regionale n. 40/2005 è sostituita dalla seguente:

«d) designare, sentito il parere dell'assemblea, gli esperti regionali o extraregionali chiamati a collaborare con le commissioni di cui alla lettera c), assegnare alle medesime l'esame dei provvedimenti e decidere in ordine ai pareri da sottoporre all'esame dell'assemblea;».


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