Valle d'Aosta - Legge 41/09 - articolo 8: Contributi regionali

  Articolo 8 - Contributi regionali

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 41, 23 novembre 2009)

1. Nell'ambito dei principi e delle finalitā della presente legge, la Regione favorisce l'attivitā delle associazioni e delle federazioni di cui all'art. 7 e la loro organizzazione sul territorio regionale.

2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, sentita la commissione regionale tecnico-consultiva di cui all'art. 9, i criteri per la concessione del contributo annuo a favore delle articolazioni territoriali delle associazioni e delle federazioni iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 16/2005 e operanti nel territorio regionale, in misura proporzionale al perseguimento degli obiettivi concordati annualmente con la commissione medesima. I contributi sono concessi in un'unica soluzione, entro il 31 luglio successivo a quello dell'anno di riferimento, con provvedimento del dirigente della struttura competente.

3. Il dirigente della struttura competente, sentita la commissione regionale tecnico-consultiva di cui all'art. 9, concede inoltre, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale, ai comitati regionali o ai corrispondenti organismi delle associazioni e delle federazioni iscritte nel registro di cui all'art. 6 della legge regionale n. 16/2005 e operanti nel territorio regionale contributi a titolo di sostegno nelle spese di gestione e di funzionamento dell'attivitā, secondo le seguenti modalitā:

a) determinazione del contributo erogabile, sulla base del bilancio di previsione dell'anno in corso, calcolato secondo i criteri di cui al comma 5;

b) liquidazione del 50 per cento del contributo, entro il 31 luglio dell'esercizio in corso;

c) liquidazione del saldo del contributo, entro il 31 luglio dell'esercizio successivo, sulla base delle risultanze del conto consuntivo.

4. I contributi di cui al comma 3 sono concessi previa presentazione, entro il 10 maggio di ogni anno, da parte delle associazioni o delle federazioni interessate, di apposita domanda alla struttura competente, corredata del bilancio di previsione dell'esercizio in corso e del conto consuntivo dell'esercizio precedente. Il bilancio di previsione e il conto consuntivo devono essere regolarmente approvati dai rispettivi organi collegiali.

5. L'ammontare massimo dei contributi di cui al comma 3 č pari al 90 per cento della differenza fra il totale delle entrate derivanti dai contributi associativi, esclusi quelli erogati dalla Regione, e da donazioni varie e il totale delle uscite risultanti dal bilancio di previsione del comitato regionale o del corrispondente organismo dell'associazione o della federazione per l'esercizio in corso.

6. Qualora, ad esercizio concluso, risulti dal conto consuntivo dell'associazione o della federazione un avanzo di amministrazione, il contributo di cui al comma 3 č ridotto in misura pari all'avanzo stesso. Non sono considerati avanzi di amministrazione le somme accantonate per la realizzazione di progetti, aventi anche durata pluriennale. approvati in sede di bilancio di previsione.

7. I contributi previsti dal presente articolo non sono cumulabili con altri interventi pubblici concessi per le medesime iniziative.


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