Valle d'Aosta - Legge 41/09 - articolo 7: Associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue

  Articolo 7 - Associazioni e federazioni di donatori volontari di sangue

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 41, 23 novembre 2009)

1. Le associazioni di donatori volontari di sangue e le relative federazioni concorrono al perseguimento dei fini istituzionali del Servizio sanitario nazionale e regionale, attraverso la promozione e lo sviluppo della donazione organizzata di sangue e la tutela dei donatori.

2. Rientrano tra le associazioni e le federazioni di cui al comma 1 quelle il cui statuto corrisponde alle finalità della presente legge secondo le indicazioni fissate dal Ministro competente in materia di salute, iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato e delle associazioni di promozione sociale, istituito ai sensi dell'art. 6 della legge regionale 22 luglio 2005, n. 16 (Disciplina del volontariato e dell'associazionismo di promozione sociale. Modificazioni alla legge regionale 21 aprile 1994, n. 12 (Contributi a favore di associazioni ed enti di tutela dei cittadini invalidi, mutilati e handicappati operanti in Valle d'Aosta), e abrogazione delle leggi regionali 6 dicembre 1993, n. 83, e 9 febbraio 1996, n. 5), e convenzionate con l'Azienda USL, secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 1, lettera b), della n. 1.219/2005.


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