(Regione Valle d'Aosta - legge n° 41, 23 novembre 2009)
1. I servizi e le prestazioni erogabili dalle strutture dell'Azienda regionale sanitaria USL della Valle d'Aosta (Azienda USL), in rapporto alle specifiche competenze disciplinari e alla programmazione definita secondo le modalitą di cui all'art. 10, con esenzione dalla partecipazione alla spesa in materia di attivitą trasfusionali, comprendono:
a) le attivitą di produzione, volte a garantire la costante disponibilitą del sangue e dei suoi prodotti, nonchč il raggiungimento dell'obiettivo di autosufficienza regionale, consistenti:
1) nell'esecuzione delle procedure relative all'accertamento dell'idoneitą alla donazione;
2) nella raccolta del sangue intero e di emocomponenti;
3) nella lavorazione del sangue e degli emocomponenti, compreso il plasma per le finalitą relative alla produzione di farmaci emoderivati e invio del plasma stesso ai centri e alle aziende produttori di emoderivati;
4) nell'esecuzione delle indagini di laboratorio e delle procedure di inattivazione dei patogeni finalizzate alla certificazione dei requisiti di qualitą e sicurezza previsti dalla normativa vigente per le unitą di sangue e gli emocomponenti, con particolare riferimento alla prevenzione delle malattie trasmissibili con la trasfusione;
5) nella conservazione e nel trasporto del sangue e degli emocomponenti;
6) nella cessione del sangue a strutture trasfusionali di altre Regioni;
7) nella collaborazione con le strutture trasfusionali militari per le scorte del sangue e dei suoi prodotti, per le urgenze sanitarie nonchč per gli interventi in caso di calamitą;
8) nella trasmissione al centro regionale di coordinamento e nella compensazione dei dati relativi alle prestazioni effettuate;
9) nelle indagini prenatali finalizzate alla prevenzione di problemi immunoematologici e nella prevenzione della malattia emolitica del neonato, nonchč nella tenuta di un registro dei soggetti da sottoporre alla profilassi;
10) nelle attivitą immunoematologiche di riferimento per problemi trasfusionali clinici e sierologici;
11) nella gestione di una banca di sangue congelato per le emergenze;
12) nella gestione di una banca di cellule staminali congelate, ottenute da sangue periferico, midollare o cordonale;
13) nel servizio di tipizzazione tissutale;
14) nella tenuta di un registro di donatori di midollo osseo e di donatori tipizzati per il sistema genetico HLA, in attuazione degli articoli 2 e 4 della legge 6 marzo 2001, n. 52 (Riconoscimento del Registro nazionale italiano dei donatori di midollo osseo);
b) le prestazioni di diagnosi e cura in medicina trasfusionale, organizzate in relazione alla complessitą della rete ospedaliera pubblica e privata dell'ambito territoriale di competenza, consistenti:
1) nell'esecuzione da parte dei servizi trasfusionali delle indagini immunoematologiche sui pazienti finalizzate alla trasfusione;
2) nella verifica dell'appropriatezza della richiesta di sangue ed emocomponenti;
3) nell'assegnazione e nella distribuzione del sangue e degli emocomponenti;
4) nel supporto trasfusionale nell'ambito del sistema di emergenza-urgenza sanitaria;
5) nella pratica del predeposito a scopo autotrasfusionale;
6) nel coordinamento e nell'organizzazione delle attivitą di recupero perioperatorio e della emodiluizione;
7) nello svolgimento di attivitą di medicina trasfusionale e di emaferesi terapeutica e di assistenza ai pazienti, sia in costanza di ricovero sia in regime ambulatoriale;
8) nella raccolta di cellule staminali emopoietiche mediante aferesi e loro conservazione;
9) nella promozione del buon uso del sangue;
10) nella funzione di osservatorio epidemiologico per il territorio di competenza, ai fini dell'emovigilanza;
11) nelle ulteriori attivitą di diagnosi e di cura, finalizzate alla trasfusione, individuate dalla programmazione regionale e aziendale;
c) la promozione della donazione del sangue.