Valle d'Aosta - Legge 41/09 - articolo 4: Gratuitā del sangue e dei suoi prodotti

  Articolo 4 - Gratuitā del sangue e dei suoi prodotti

(Regione Valle d'Aosta - legge n° 41, 23 novembre 2009)

1. Il sangue non č fonte di profitto. Le spese sostenute per la produzione e la distribuzione del sangue e dei suoi prodotti, comprese le cellule staminali emopoietiche, non sono addebitabili al ricevente ed escludono comunque addebiti accessori e oneri fiscali, compresa la partecipazione alla spesa sanitaria.

2. Le attivitā trasfusionali rientrano nei livelli essenziali di assistenza sanitaria e i relativi costi sono a carico della Regione.


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